AI Act e trasparenza IA: cosa cambia per le imprese
AI Act e trasparenza IA: facciamo luce su cosa cambia realmente dal 2 agosto 2026, quando serve dichiarare l’uso dell’intelligenza artificiale e come devono comportarsi le imprese.
TECNOLOGIA & DIGITALE
Giovanni Votta
8/19/20262 min read


Dal 2 agosto 2026 si applica l'articolo 50 dell'AI Act, che introduce obblighi di trasparenza per determinati sistemi di intelligenza artificiale e per alcuni contenuti generati o modificati con l'IA.
Attorno a questa notizia si è sviluppato il consueto equivoco commerciale fatto di corsi, certificazioni e consulenze presentate come indispensabili per evitare sanzioni, quando in realtà la norma non impone a ogni impresa di etichettare qualsiasi contenuto realizzato con il supporto dell'IA né di nominare nuove figure professionali o acquistare percorsi formativi standard.
La questione centrale è un'altra: capire come viene impiegata l'intelligenza artificiale, con quale grado di autonomia e quale rapporto mantiene con chi riceve il contenuto o interagisce con il sistema.
Un caso rilevante riguarda i testi generati o manipolati artificialmente e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, dove l'articolo 50 prevede un obbligo di trasparenza ma contempla un'eccezione quando il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione, per cui una bozza generata dall'IA e poi verificata, corretta, integrata e approvata sotto responsabilità editoriale è cosa diversa da un sistema che genera e pubblica autonomamente contenuti destinati a informare, caso in cui il pubblico va informato dell'origine artificiale del contenuto.
Lo stesso principio riguarda i sistemi progettati per interagire direttamente con le persone, dove l'utente deve sapere che sta parlando con un'IA salvo che ciò non sia già evidente dal contesto, distinguendo così un chatbot che risponde autonomamente ai clienti da un assistente IA usato internamente da un dipendente che poi gestisce di persona la comunicazione;
Per immagini, audio e video l'articolo 50 attribuisce ai fornitori dei sistemi generativi la responsabilità di rendere gli output riconoscibili come artificiali, mentre chi diffonde un deepfake deve a sua volta dichiararne la natura artificiale o manipolata;
Un discorso a parte è quello dell'articolo 4 sull'AI literacy, spesso confuso con gli obblighi di trasparenza ma riferito alle competenze di chi lavora con sistemi IA, che fornitori e utilizzatori devono sostenere secondo il ruolo delle persone coinvolte, tenendo conto di competenze tecniche, esperienza, istruzione, formazione e contesto d'uso, senza però prescrivere un certificato specifico né imporre una figura come l'"AI Officer", perché le esigenze di chi usa occasionalmente un assistente IA per una bozza sono diverse da quelle di chi gestisce un chatbot aziendale o pubblica contenuti generati senza controllo editoriale diretto;
Per una PMI, quindi, il primo passo non è comprare un corso o nominare un responsabile, ma capire come viene usata l'IA nell'organizzazione: quali strumenti, chi li usa, per cosa, se gli output vengono controllati prima della pubblicazione, se l'IA dialoga con clienti, se vengono pubblicati contenuti generati artificialmente e chi ne assume la responsabilità finale; una mappatura da cui emerge se bastano procedure interne e verifica degli output, se serve informare l'utente, o se entrano in gioco gli obblighi specifici dell'articolo 50, con la formazione da tarare di conseguenza sugli strumenti, le attività e le responsabilità reali.
l'AI Act non trasforma automaticamente ogni uso dell'intelligenza artificiale in un nuovo adempimento, ma introduce obblighi diversi in base al sistema, al suo impiego e al rapporto con le persone.


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